Responsabilità trasporto campioni biologici

Mittente

Il mittente ha la responsabilità di: (a)concordare in anticipo la spedizione con il destinatario e con lo spedizioniere per assicurare che il materiale venga accettato dal destinatario ed il trasporto avvenga seguendo la via più diretta evitando la consegna nei giorni festivi, prefestivi; (b) compilare correttamente tutta la documentazione relativa al trasporto; (c) rendere noto al destinatario la presunta data di arrivo del materiale in tempo debito.

Spedizioniere

Lo spedizioniere deve: (a) mettere a disposizione del mittente i documenti di viaggio necessari e le istruzioni per la corretta compilazione; (b) fornire informazioni sul corretto confezionamento; (c) concordare con il mittente il sistema di trasporto più appropriato; (d) conservare i documenti di spedizione; (e) garantire durante il trasporto le corrette condizioni di conservazione del materiale; (f) rendere noto in tempo utile al mittente eventuali ritardi di consegna.

Destinatario

Il destinatario deve: (a) nel caso di materiale proveniente da nazione estera, richiedere le necessarie autorizzazioni alle autorità; (b) prevedere un efficiente recupero del materiale biologico al momento dell’arrivo ed al suo trasferimento in ambiente adeguato; (c) rendere noto al mittente l’avvenuto arrivo del materiale.