Campionamento secondo la BPL per i laboratori accreditati “Accredia” “SINAL”

-Introduzione

Definizione di accreditamento: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza tecnica di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche.

-I requisiti tecnici del campionamento

Il punto 5.7 dei Requisiti Tecnici del campionamento riporta:

▪ Se il laboratorio di analisi effettua campionamenti, deve avere piani e procedure per il campionamento.

▪ “Accredia” accredita soltanto procedure di campionamento descritte in norme nazionali ed internazionali.

▪ Il campionamento è la parte fondamentale delle prove e che contribuisce maggiormente all’incertezza dei risultati forniti.

▪ Di norma i laboratori dovrebbero eseguire tutte le fasi, dal campionamento all’emissione del Rapporto di Prova.

▪ E’ possibile richiedere l’accreditamento del solo campionamento, con riferimento a metodi normati o ufficiali, subappaltando il resto della prova a laboratori competenti purché:

(a) il laboratorio informi preventivamente il cliente (vedi 4.7), ottenendone l’autorizzazione;
(b) sia stata verificata la competenza del laboratorio sub-appaltato (esempio accreditamento oppure audit effettuato da personale competente sulla conformità alla ISO/IEC 17025);
(c) sia rapportato sul rapporto di prova quali sono le fasi di prova effettuate dal laboratorio e quali dal laboratorio sub-appaltato (vedi5.10).

▪ Nel caso di esclusione dall’accreditamento del campionamento o di campionamento effettuato dal cliente, quando questo comporti effettuazione di misure (esempio di volume, portata, superficie, etc.), il laboratorio deve esprimere i risultati in unità di misura di cui può garantire la riferibilità, ovvero senza tenere conto delle misure effettuate in fase di campionamento (esempio mg e non mg/m3 e UFC e non UFC/m2, etc.), ed identificare correttamente il campione accettato (esempio fiala, filtro, etc. e non ambiente di lavoro).

▪ Se il laboratorio richiede l’accreditamento di prove in cui la norma prevede il campionamento (esempio emissioni, ambiente di lavoro), deve richiedere l’accreditamento (e quindi dimostrare la riferibilità delle misure) anche per il campionamento e non solo per la fase analitica.

▪ E’ possibile richiedere l’accreditamento della sola parte analitica, anche nel caso un metodo contenga anche le istruzioni per il campionamento ed il laboratorio effettui il campionamento, purché:
(a) sia esplicitata l’esclusione del campionamento nell’accreditamento;
(b) tale esclusione sia riportata anche nei rapporti di prova.

▪ Comunque, nel caso di esclusione dall’accreditamento del campionamento, è accettabile l’espressione dei risultati anche nelle unità di misura richieste, purché nel rapporto di prova sia chiaramente indicato che la fase di campionamento non è accreditata, e quindi tali valori non sono riferibili.

▪ Se il laboratorio effettua campionamenti al di fuori del campo dell’accreditamento, deve essere indicato nel rapporto di prova che il campionamento non è accreditato.

▪ E’ inoltre opportuno distinguere nella terminologia utilizzata nel sistema di gestione le attività di semplice ritiro di campioni da quelle di prelievo o di vero e proprio campionamento (significativo rispetto ad un lotto o partita di prodotto, ad esempio).

 

Fonte: Relazione di Paolo Bianco  in occasione del Convegno “Dal campionamento al metodo analitico” il 25-26 Maggio 2010 alla Scuola di Sicurezza Alimentare di Torino.