Nota Applicativa Sicurezza N.16 – Esercitazioni antincendio
Nei laboratori di analisi il personale deve partecipare ad esercitazioni antincendio almeno una volta all’anno per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, come previsto dal D.M. 10/03/1998 Punto 7.4 dell’Allegato VII.
L’esercitazione deve coinvolgere il personale nell’attuazione di quanto qui indicato:
(a) Percorrere le vie di uscita ed identificare il punto di raccolta;
(b) Identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
(c) Identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
(d) Identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento (esempio estintori, lancia antincendio).
Le esercitazioni non devono essere segnalate ai VV.FF.
Sono esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del posto di lavoro.
Nei grandi laboratori l’evacuazione non dovrà essere simultanea ma organizzata area per area in modo da garantire a tutto il personale di individuare chiaramente il percorso sino ad un luogo sicuro.
Si dovrà prevedere una successiva esercitazione se:
(a) L’esercitazione ha rilevato carenze e dopo che sono stati presi i conseguenti provvedimenti correttivi.
(b) Si sia verificato un aumento del numero dei lavoratori.
(c) Siano stati effettuati lavori che abbiano modificato le vie di uscita.