Nota Applicativa Sicurezza N.16 – Esercitazioni antincendio

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Nei laboratori di analisi il personale deve partecipare ad esercitazioni antincendio almeno una volta all’anno per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, come previsto dal D.M. 10/03/1998 Punto 7.4 dell’Allegato VII.

L’esercitazione deve coinvolgere il personale nell’attuazione di quanto qui indicato:

(a)    Percorrere le vie di uscita ed identificare il punto di raccolta;

(b)   Identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;

(c)    Identificare la posizione dei dispositivi di allarme;

(d)   Identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento (esempio estintori, lancia antincendio).

Le esercitazioni non devono essere segnalate ai VV.FF.

Sono esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del posto di lavoro.

Nei grandi laboratori l’evacuazione non dovrà essere simultanea ma organizzata area per area in modo da garantire a tutto il personale di individuare chiaramente il percorso sino ad un luogo sicuro.

Si dovrà prevedere una successiva esercitazione se:

(a)    L’esercitazione ha rilevato carenze e dopo che sono stati presi i conseguenti provvedimenti correttivi.

(b)    Si sia verificato un aumento del numero dei lavoratori.

(c)    Siano stati effettuati lavori che abbiano modificato le vie di uscita.