Responsabilità del trasporto di campioni biologici
Mittente
Il mittente ha la responsabilità di:
(a)concordare in anticipo la spedizione con il destinatario e con lo spedizioniere per assicurare che il materiale venga accettato dal destinatario ed il trasporto avvenga seguendo la via più diretta evitando la consegna nei giorni festivi, prefestivi;
(b) compilare correttamente tutta la documentazione relativa al trasporto;
(c) rendere noto al destinatario la presunta data di arrivo del materiale in tempo debito.
Spedizioniere
Lo spedizioniere deve:
(a) mettere a disposizione del mittente i documenti di viaggio necessari e le istruzioni per la corretta compilazione;
(b) fornire informazioni sul corretto confezionamento;
(c) concordare con il mittente il sistema di trasporto più appropriato;
(d) conservare i documenti di spedizione;
(e) garantire durante il trasporto le corrette condizioni di conservazione del materiale;
(f) rendere noto in tempo utile al mittente eventuali ritardi di consegna.
Destinatario
Il destinatario deve:
(a) nel caso di materiale proveniente da nazione estera, richiedere le necessarie autorizzazioni alle autorità;
(b) prevedere un efficiente recupero del materiale biologico al momento dell’arrivo ed al suo trasferimento in ambiente adeguato;
(c) rendere noto al mittente l’avvenuto arrivo del materiale.